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Ove, dall'incidente di volo, sia derivata la morte del militare, l'indennizzo con gli eventuali aumenti, da computarsi a norma dell'articolo precedente, e' concesso, su domanda degli interessati, secondo le disposizioni stabilite dagli articoli seguenti.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-10;59~art3 · fonte del testo