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[1]Se oltre a figli legittimi o a loro discendenti, esistano figli naturali riconosciuti dal militare o dichiarati tali con sentenza passata in cosa giudicata, essi hanno diritto alla meta' della quota che sarebbe loro spettata se fossero stati legittimi.

[2]Tu mancanza di figli legittimi, i figli naturali concorrono con la vedova nella stessa misura dei legittimi e hanno diritto all'intero ammontare dell'indennizzo se la vedova manchi o non vi abbia diritto.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 23 giugno 1936

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-10;59~art5 · fonte del testo