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[1]Se oltre a figli legittimi o a loro discendenti, esistano figli naturali riconosciuti dal militare o dichiarati tali con sentenza passata in cosa giudicata, essi hanno diritto alla meta' della quota che sarebbe loro spettata se fossero stati legittimi.
[2]Tu mancanza di figli legittimi, i figli naturali concorrono con la vedova nella stessa misura dei legittimi e hanno diritto all'intero ammontare dell'indennizzo se la vedova manchi o non vi abbia diritto. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 aprile 1935, n.792
1La L. 4 aprile 1935, n.792 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Alle persone indicate negli articoli 1, 4, 5 e 14 della legge 10 gennaio 1929, n. 59, potra' essere concesso un anticipo sull'indennizzo privilegiato aeronautico nei casi in cui la Amministrazione dell'aeronautica ne riconosca l'urgente necessita', nella misura non superiore ad un quarto della quota fissa stabilita dalla tabella A, allegata alla legge sopraindicata".
Testo in vigore dal 23 giugno 1936 al 9 ottobre 2010
