Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 maggio 1957 al 18 novembre 1964. Leggi il testo vigente →

Gli atti (note, conti, fatture, ecc.) strettamente connessi con le operazioni di conferimento volontario di cui all'articolo precedente sono esenti dalla tassa di bollo.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 maggio 1957, n. 337

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La L. 6 maggio 1957, n. 337 ha disposto (con l'art. 1) che "l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 2 della legge 20 novembre 1951, n. 1297, la quale, per effetto dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e' scaduta il 31 dicembre 1956, e' prorogata, sino al 31 dicembre 1961".

Testo in vigore dal 28 maggio 1957 al 18 novembre 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 maggio 1957

Confronto con la versione in vigore dal 6 dicembre 1951 al 28 maggio 1957.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 maggio 1957, n. 337

    La L. 6 maggio 1957, n. 337 ha disposto (con l'art. 1) che "l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 2 della legge 20 novembre 1951, n. 1297, la quale, per effetto dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e' scaduta il 31 dicembre 1956, e' prorogata, sino al 31 dicembre 1961".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-11-20;1297~art2 · fonte del testo