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Gli atti (note, conti, fatture, ecc.) strettamente connessi con le operazioni di conferimento volontario di cui all'articolo precedente sono esenti dalla tassa di bollo.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 maggio 1957, n. 337
1La L. 6 maggio 1957, n. 337 ha disposto (con l'art. 1) che "l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 2 della legge 20 novembre 1951, n. 1297, la quale, per effetto dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e' scaduta il 31 dicembre 1956, e' prorogata, sino al 31 dicembre 1961".
Testo in vigore dal 28 maggio 1957 al 18 novembre 1964
