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Gli atti (note, conti, fatture, ecc.) strettamente connessi con le operazioni di conferimento volontario di cui all'articolo precedente sono esenti dalla tassa di bollo.123

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 maggio 1957, n. 337

1

La L. 6 maggio 1957, n. 337 ha disposto (con l'art. 1) che "l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 2 della legge 20 novembre 1951, n. 1297, la quale, per effetto dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e' scaduta il 31 dicembre 1956, e' prorogata, sino al 31 dicembre 1961".

L. 17 ottobre 1964, n. 1049

2

La L. 17 ottobre 1964, n. 1049 ha disposto (con l'art. 1) che "le esenzioni dall'imposta di bollo previste dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, e dal decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, gia' prorogate rispettivamente con leggi 6 maggio 1957, n. 337, e 26 maggio 1959, n. 429, sono ulteriormente prorogate per un quinquennio, con efficacia dal 1 gennaio 1962".

L. 6 agosto 1967, n. 692

3

La L. 6 agosto 1967, n. 692 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "le esenzioni dall'imposta di bollo previste dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, gia' prorogate con legge 6 maggio 1957, n. 337, e 17 ottobre 1964, n. 1049, sono ulteriormente prorogate per un quinquennio con efficacia dalla loro scadenza".

Testo in vigore dal 1 settembre 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 18 novembre 1964 al 1 settembre 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 agosto 1967, n. 692

    La L. 6 agosto 1967, n. 692 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "le esenzioni dall'imposta di bollo previste dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, gia' prorogate con legge 6 maggio 1957, n. 337, e 17 ottobre 1964, n. 1049, sono ulteriormente prorogate per un quinquennio con efficacia dalla loro scadenza".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-11-20;1297~art2 · fonte del testo