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[1]Nell'art. 25 della legge comunale e provinciale e' inserito il seguente:
[2]«N. 12. - Le persone di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento approvato con decreto del Ministro per l'interno in data 27 ottobre 1891, n. 605, in esecuzione della legge sulla pubblica sicurezza, testo unico 30 giugno 1889, n. 6144.
[3]«A tale uopo le autorita' di pubblica sicurezza comunicheranno in via riservata entro il 15 dicembre di ogni anno alla segreteria del Comune l'elenco delle persone di cui sopra».
Testo in vigore dal 9 dicembre 1925 al 19 febbraio 1926
