Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 febbraio 1926 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Nell'art. 25 della legge comunale e provinciale e' inserito il seguente:
[2]«N. 12. - Le persone di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento approvato con decreto del Ministro per l'interno in data 27 ottobre 1891, n. 605, in esecuzione della legge sulla pubblica sicurezza, testo unico 30 giugno 1889, n. 6144.
[3]«A tale uopo le autorita' di pubblica sicurezza comunicheranno in via riservata entro il 15 dicembre di ogni anno alla segreteria del Comune l'elenco delle persone di cui sopra». 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 31 gennaio 1926
1Il Decreto 31 gennaio 1926 (in G.U. 04/02/1926, n. 28) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il termine prefisso dall'art. 2 (comma ultimo) della suddetta legge e' prorogato al 5 marzo prossimo".
Testo in vigore dal 19 febbraio 1926 al 16 dicembre 2009
