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L'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:

  • a)per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero, dichiarato o accertato a norma del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni;
  • b)per trasferimento dall'AIRE di altro comune o dall'anagrafe di cui al comma 4 dell'articolo 1, quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del comune;
  • c)a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto ai sensi degli articoli 51 e 52 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e dell'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;
  • d)per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero;
  • e)per esistenza di cittadino all'estero giudizialmente dichiarata. L'ufficiale di anagrafe annota sulle schede individuali l'indirizzo all'estero comunicato dall'interessato o comunque accertato.

Testo in vigore dal 7 novembre 1988 al 19 febbraio 2026

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urn:nir:stato:legge:1988-10-27;470~art2 · fonte su Normattiva