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La rilevazione dei cittadini italiani all'estero ha luogo contemporaneamente al censimento dei cittadini residenti in Italia. 2 Il Ministero degli affari esteri, con l'assistenza tecnica dell'Istituto centrale di statistica, e avvalendosi della collaborazione del Ministero dell'interno, impartisce le istruzioni necessarie all'attuazione della rilevazione e fornisce i moduli e gli altri stampati occorrenti. Il Ministero degli affari esteri sovraintende a tutte le operazioni relative alla rilevazione adottando i provvedimenti necessari per il loro regolare e tempestivo svolgimento; promuove, inoltre, nelle forme ritenute piu' efficaci, idonea attivita' di informazione e pubblicita' in merito alla rilevazione stessa.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 3 agosto 2001, n. 312, convertito con modificazioni dalla L. 1 ottobre 2001, n. 358

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Il D.L. 3 agosto 2001, n. 312, convertito con modificazioni dalla L. 1 ottobre 2001, n. 358, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che, in deroga a quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo, la seconda rilevazione dei cittadini italiani all'estero, di cui al citato articolo 8, e' fissata in data 21 marzo 2003.

Testo in vigore dal 4 agosto 2001 al 16 giugno 2002

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1988-10-27;470~art8 · fonte su Normattiva