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La rilevazione dei cittadini italiani all'estero ha luogo contemporaneamente al censimento dei cittadini residenti in Italia. 2 (( 2. La rilevazione dei cittadini italiani all'estero si svolge ricavando i dati personali disponibili citati all'articolo 10 dagli schedari consolari di cui all'articolo 67 dei decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200)) Il Ministero degli affari esteri sovraintende a tutte le operazioni relative alla rilevazione adottando i provvedimenti necessari per il loro regolare e tempestivo svolgimento; promuove, inoltre, nelle forme ritenute piu' efficaci, idonea attivita' di informazione e pubblicita' in merito alla rilevazione stessa.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 3 agosto 2001, n. 312, convertito con modificazioni dalla L. 1 ottobre 2001, n. 358
2Il D.L. 3 agosto 2001, n. 312, convertito con modificazioni dalla L. 1 ottobre 2001, n. 358, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che, in deroga a quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo, la seconda rilevazione dei cittadini italiani all'estero, di cui al citato articolo 8, e' fissata in data 21 marzo 2003.
Testo in vigore dal 16 giugno 2002 al 19 febbraio 2026
