Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n.133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n.133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 1960 al 22 dicembre 2008. 80 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'incidenza percentuale degli oneri per la corresponsione dei compensi per interessi e spese accessorie da accreditarsi agli Enti che avranno anticipato fondi alla Cassa depositi e prestiti, ai sensi del precedente art. 4, non potra' superare la misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di due unita'. Sulle somministrazioni effettuate dalla Cassa depositi e prestiti, non provenienti dalle anticipazioni degli Enti ed Istituti di cui al precedente art. 4, sara' accreditato alla Cassa stessa l'interesse del 5,80 per cento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N.133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-01-28;18~art6 · fonte del testo