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Per far fronte alle occorrenze di cui all'articolo precedente la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad avvalersi anche di anticipazioni da richiedere all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, all'Istituto nazionale delle assicurazioni, al Consorzio di credito per le opere pubbliche, alle Casse di risparmio ed agli altri Enti ed Istituti di credito da designarsi dal Ministero del tesoro, anche in deroga ai rispettivi statuti degli Enti ed Istituti medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare con gli Enti conferenti le relative convenzioni nelle quali sara' disciplinata, tra l'altro, la misura degli interessi e delle spese accessorie da corrispondere agli Enti stessi.

Testo in vigore dal 6 febbraio 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-01-28;18~art4 · fonte del testo