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La Cassa depositi e prestiti sara' rimborsata delle somministrazioni effettuate, compresi gli interessi, mediante l'utilizzo - a decorrere dall'esercizio 1962-63 e fino a tutto l'esercizio 1964-65 - degli stanziamenti da iscrivere nei rispettivi stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 luglio 1957, n. 635. Correlativamente la Cassa depositi e prestiti provvedera', a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, ad effettuare i rimborsi agli Enti conferenti, secondo le modalita' che saranno previste nelle convenzioni di cui al secondo comma del precedente art. 4.

Testo in vigore dal 6 febbraio 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-01-28;18~art5 · fonte del testo