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L'incidenza percentuale degli oneri per la corresponsione dei compensi per interessi e spese accessorie da accreditarsi agli Enti che avranno anticipato fondi alla Cassa depositi e prestiti, ai sensi del precedente art. 4, non potra' superare la misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di due unita'. Sulle somministrazioni effettuate dalla Cassa depositi e prestiti, non provenienti dalle anticipazioni degli Enti ed Istituti di cui al precedente art. 4, sara' accreditato alla Cassa stessa l'interesse del 5,80 per cento.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1960 al 22 dicembre 2008
