Art. 4 (Allegato Schema di convenzione per l'esercizio delle ferrovie calabro lucane)
Per la fornitura del materiale di cui all'art. 1, il Ministero dei trasporti concedera' alla Societa' mediterranea, a seguito di presentazione dei relativi documenti, anticipazioni proporzionali ai pagamenti che essa deve effettuare alle case costruttrici, ragguagliate cioe' alle spese risultanti dai preventivi approvati a norma del secondo comma dello stesso art. 1.
Testo vigente dal 4 maggio 1949
