Art. 5 (Allegato Schema di convenzione per l'esercizio delle ferrovie calabro lucane)
Il rimborso allo Stato del complessivo Importo delle anticipazioni concesse sara' effettuato dalla Societa' in venti anni a decorrere dal 1 gennaio 1951, in altrettante annualita' posticipate, comprensive degli interessi nella misura del 5 per cento. In caso di ritardato pagamento la concessionaria dovra' corrispondere gli interessi di mora nella misura del 10 per cento. Il Ministero dei trasporti potra' rivalersi di quanto dovuto dalla Societa' sulle somme che siano ad essa accreditate a qualsiasi titolo, e, in caso d'insufficienza, anche sui prodotti dell'esercizio delle ferrovie calabro-lucane, a termini dell'articolo 202 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.
Testo vigente dal 4 maggio 1949
