Art. 6 (Allegato Schema di convenzione per l'esercizio delle ferrovie calabro lucane)
Agli effetti dell'applicazione dell'art. 24 della convenzione 10 luglio 1926 gli interessi sul capitale investito nel materiale rotabile acquistato a norma della, presente convenzione, interessi da comprendere nei conti economici di esercizio, a decorrere dal 1 gennaio 1951, saranno calcolati al tasso del 5 per cento, per la parte di spesa corrispondente all'importo delle anticipazioni concesse a norma del precedente art. 4. La parte di spesa non coperta dalle anticipazioni anzidette sara' compresa nei conti economici di esercizio degli anni nei quali la spesa medesima sara' sostenuta, a titolo di parziale rinnovo del materiale esistente da mettere fuori uso. Sulla spesa anzidetta non sara' peraltro computata la quota del 2,50 per cento di cui alla lettera a) dell'art. 24 della convenzione.
Testo vigente dal 4 maggio 1949
