Art. 7 (Allegato Schema di convenzione per l'esercizio delle ferrovie calabro lucane)
In caso di decadenza o di riscatto a termini degli articoli 16 e 42 della convenzione 10 luglio 1926, l'Amministrazione avra' facolta' di dedurre, in tutto o in parte, dalle somme eventualmente spettanti alla concessionaria l'importo capitale non ancora rimborsato sulle anticipazioni concesse, restando corrispondentemente estinto o ridotto il residuo debito della concessionaria medesima.
Testo vigente dal 4 maggio 1949
