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Il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova, previste dal regolamento n. 1619/68 adottato dal Consiglio, dei Ministri della Comunita' economica europea il 15 ottobre 1968 e dal relativo regolamento di applicazione n. 95/69 adottato dalla commissione della Comunita' economica europea il 17 gennaio 1969, nonche' delle disposizioni contenute nella presente legge e' esercitato dagli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale si avvale degli organi preposti dalle leggi vigenti agli accertamenti per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari. Le regioni, nello svolgimento delle funzioni di propria competenza, provvedono per la materia, oggetto della presente legge, a coordinare la loro specifica attivita' col Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nulla e' innovato per quanto riguarda la osservanza delle vigenti norme sanitarie e le competenze dell'Amministrazione sanitaria. Gli organi di cui al precedente primo comma esercitano i controlli previsti dai citati regolamenti n. 1619/68 e n. 93/69 anche alla importazione delle uova dai Paesi terzi nella Comunita' europea ed alla esportazione verso i Paesi terzi di uova imballate.

Testo in vigore dal 5 luglio 1971 al 10 luglio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-05-03;419~art1 · fonte del testo