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Indipendentemente dalle sanzioni previste nel precedente articolo 5, il giudice, nel pronunciare la condanna per i reati previsti da disposizioni di legge che abbiano attinenza con la disciplina della commercializzazione delle uova dispone:

  • a)che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato sul Foglio annunzi legali della provincia o su un, giornale a carattere agrario di grande diffusione;
  • b)che la sentenza venga affissa all'albo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed a quello del comune ove risiede il condannato;
  • c)che siano poste a carico del condannato anche le spese di eventuali analisi da rifondere agli istituti analizzatori incaricati. E' soggetto altresi' alla pubblicazione di cui alla lettera a) del precedente comma, a spese del trasgressore, qualunque provvedimento con cui si applicano sanzioni amministrative in relazione ad infrazioni alla presente legge, avverso il quale non sia stata proposta opposizione nei termini stabiliti. In caso di opposizione la pubblicazione suddetta e' disposta solo quando sia passata in giudicato la sentenza che ha respinto l'opposizione. Nel caso che il trasgressore provveda al pagamento di una somma pari al minimo della sanzione prevista, in applicazione del terzo comma del precedente articolo 6, un estratto del verbale di accertamento, della, infrazione e' pubblicato, nei modi previsti dalla lettera a) del primo comma del presente articolo, a spese del trasgressore medesimo, con provvedimento del prefetto costituente titolo esecutivo, contro cui e' ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del precedente articolo 6.

Testo in vigore dal 5 luglio 1971 al 10 luglio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-05-03;419~art7 · fonte del testo