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Non sono soggette alle disposizioni della presente legge le uova cedute direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, dal produttore, nel luogo della produzione, su un mercato pubblico locale o tramite la vendita a domicilio, a condizione che le uova provengano dalla sua produzione, che non siano imballate e che non sia utilizzata nessuna delle indicazioni relative alle categorie di qualita' e di peso previste dai regolamenti C.E.E. n. 1619/68 e n. 95/69.

Testo in vigore dal 5 luglio 1971 al 10 luglio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-05-03;419~art8 · fonte del testo