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Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno fissate con decreto del Ministro per la agricoltura e le foreste le modalita' relative alla predisposizione ed alla distribuzione delle fascette e dei dispositivi di etichettatura ed a quant'altro occorra per l'applicazione della presente legge.

Testo in vigore dal 5 luglio 1971 al 28 aprile 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-05-03;419~art9 · fonte del testo