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Qualora il reddito lordo effettivo della unita' immobiliare ridotto del 25 per cento sia superiore alla rendita catastale aggiornata con i coefficienti previsti dall'articolo precedente per oltre un quinto di questa, l'imponibile sara' determinato secondo le disposizioni dell'articolo 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1219. Le medesime disposizioni si applicano, a richiesta degli interessati, nei casi in cui, per effetto delle esenzioni dagli aumenti di fitto, o delle riduzioni degli aumenti stessi ammesse dalle leggi di blocco, il reddito lordo effettivo dell'unita' immobiliare ridotto del 25 per cento sia inferiore alla rendita catastale aggiornata con i coefficienti previsti dall'articolo precedente, per oltre un quinto di questa. Quando si verifichi tale condizione beneficiano anche delle disposizioni anzidette l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, gli Istituti autonomi per le case popolari nonche' gli altri Enti indicati nell'art. 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'art. 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Testo in vigore dal 12 marzo 1960 al 15 giugno 1969

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 16/1965

    Questione infondata
    31 marzo 1965

    L'aggiornamento delle rendite catastali urbane con un coefficiente da determinare anno per anno, a cui provvede il Ministro delle finanze, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, non è esercizio di potestà legislativa delegata, ma di potestà amministrativa. Pertanto non può essere invocato l'art. 76 Cost. ai fini del giudizio di legittimità costituzionale del citato art. 1 legge 131 del 1960. Inoltre la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. non è violata ne' elusa dall'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, poiché questa legge, esigendo l'"aggiornamento" delle rendite catastali, delimita rigorosamente i poteri dell'autorità amministrativa, il cui esercizio pertanto non consente iniziative o risultati arbitrari.

    Art. 23 cost. · Art. 76 cost. · Art. 53 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-02-23;131~art2 · fonte su Normattiva