Art. 2
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Qualora il reddito lordo effettivo della unita' immobiliare ridotto del 25 per cento sia superiore alla rendita catastale aggiornata con i coefficienti previsti dall'articolo precedente per oltre un quinto di questa, l'imponibile sara' determinato secondo le disposizioni dell'articolo 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1219. Le medesime disposizioni si applicano, a richiesta degli interessati, nei casi in cui, per effetto delle esenzioni dagli aumenti di fitto, o delle riduzioni degli aumenti stessi ammesse dalle leggi di blocco, il reddito lordo effettivo dell'unita' immobiliare ridotto del 25 per cento sia inferiore alla rendita catastale aggiornata con i coefficienti previsti dall'articolo precedente, per oltre un quinto di questa. Quando si verifichi tale condizione beneficiano anche delle disposizioni anzidette l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, gli Istituti autonomi per le case popolari nonche' gli altri Enti indicati nell'art. 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'art. 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408.
Testo in vigore dal 12 marzo 1960 al 15 giugno 1969
