Art. 2
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((Qualora il reddito lordo effettivo delle unita' immobiliari, considerate nel primo e nel secondo comma dell'articolo 1, ridotto del 25 per cento sia superiore alla rendita catastale aggiornata con i coefficienti previsti dall'articolo precedente per oltre un quinto di questa, l'imponibile sara' determinato secondo le disposizioni dell'articolo 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1219)). 1 Le medesime disposizioni si applicano, a richiesta degli interessati, nei casi in cui, per effetto delle esenzioni dagli aumenti di fitto, o delle riduzioni degli aumenti stessi ammesse dalle leggi di blocco, il reddito lordo effettivo dell'unita' immobiliare ridotto del 25 per cento sia inferiore alla rendita catastale aggiornata con i coefficienti previsti dall'articolo precedente, per oltre un quinto di questa. Quando si verifichi tale condizione beneficiano anche delle disposizioni anzidette l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, gli Istituti autonomi per le case popolari nonche' gli altri Enti indicati nell'art. 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'art. 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 maggio 1969, n.254
1La L. 17 maggio 1969, n.254 ha disposto (con l'art. 4) che "La presente legge ha effetto dal periodo di imposta in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale."
Testo in vigore dal 15 giugno 1969 al 16 dicembre 2010
