Art. 12
[1]I Consiglieri regionali
[2]I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni. Essi hanno diritto di ottenere dall'Amministrazione regionale, dagli uffici e dagli enti o aziende da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'esercizio del loro mandato. Le indennita' spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite con legge regionale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
