Art. 58
[1]Ricevibilita' e ammissibilita' delle proposte di referendum
[2]((Il giudizio sulla ricevibilita' ed ammissibilita' delle proposte di referendum abrogativo e' espresso dalla Corte d'appello del capoluogo di Regione secondo le modalita' previste dagli articoli 12 e seguenti della legge n. 352 del 25 maggio 1970, in quanto applicabili)). ((La decisione positiva della Corte d'appello e' comunicata al Presidente della Giunta, il quale, sentita la Giunta stessa, indice con proprio decreto il referendum entro i termini e nei modi stabiliti con legge della Regione)).
Testo vigente dal 3 luglio 1991
