Art. 74
[1]Programmazione regionale
[2]La Regione, in armonia con gli obiettivi della programmazione nazionale, provvede all'adozione del piano di sviluppo regionale. Per l'attuazione del piano, la Regione adotta un programma pluriennale di attivita' e di spesa, articolato in programmi di settore per le materie di sua competenza nonche' per le materie ad essa delegate dallo Stato. Il bilancio preventivo annuale, le leggi e gli atti della Regione che importano investimenti devono essere coerenti con le linee fondamentali del programma pluriennale. La Giunta presenta ogni anno, unitamente al bilancio preventivo, una relazione sullo stato di attuazione del programma pluriennale ed eventuali proposte di aggiornamento.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
