Art. 21
[1]Rapporti fra le Commissioni permanenti e speciali e la Giunta
[2]Il Presidente della Giunta o un Assessore da lui delegato hanno facolta' di partecipare ai lavori delle Commissioni. Qualora il Presidente della Giunta non partecipi a tali lavori ne' abbia delegato alcun Assessore a rappresentarlo, le Commissioni hanno facolta' di richiederne l'intervento. Le Commissioni hanno altresi' facolta' di richiedere, sentito il Presidente del Consiglio e previa intesa con il Presidente della Giunta, l'intervento di titolari degli uffici dell'Amministrazione regionale e degli amministratori e dirigenti degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, per sentirli sulle materie e gli atti di loro competenza. Secondo le norme stabilite dal Regolamento, possono far parte delle Commissioni permanenti o speciali anche componenti della Giunta nella loro veste di Consiglieri, su designazione dei rispettivi Gruppi. ((I membri della Giunta non possono presiedere Commissioni permanenti del Consiglio)). Le Commissioni presentano le loro conclusioni con una relazione di maggioranza e una o piu' relazioni di minoranza.
Testo vigente dal 3 luglio 1991
