Art. 23
[1]Commissione per il Regolamento del Consiglio
[2]Il Presidente del Consiglio nomina una Commissione consiliare per il Regolamento interno, su designazione dei Gruppi, in relazione alla loro consistenza numerica, e in modo da garantire la presenza di tutte le forze politiche del Consiglio. La Commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel Regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e le sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio. La Commissione e' nominata per l'intera durata del Consiglio e, oltre al compito della formazione del Regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento, esaminando le proposte dei Consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con il proprio parere, al voto del Consiglio. Il Consiglio approva a maggioranza, assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione a scrutinio palese, articolo per articolo e con votazione finale, il proprio Regolamento. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio e dei suoi uffici allo scopo di garantirne l'autonomia funzionale e contabile.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
