Art. 26
[1]Sessioni straordinarie del Consiglio
[2]Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta, per oggetti determinati, ne facciano richiesta il Presidente della Giunta o un quarto dei Consiglieri in carica. La seduta deve avere luogo entro quindici giorni dalla data in cui la richiesta e' pervenuta alla Presidenza del Consiglio. Ove questi termini di convocazione, quale ne sia la ragione, vengano disattesi, il Consiglio regionale, trascorsi cinque giorni dalla scadenza dei termini suddetti, puo' essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti all'ordine del giorno, da chi ha formulato la richiesta di convocazione straordinaria. Nel caso questa sia stata presentata da un quarto dei Consiglieri in carica, la convocazione puo' essere effettuata dal Consigliere piu' anziano di eta' tra i presentatori.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
