Approvazione
Art. 27
[1]Convocazione straordinaria d'urgenza
[2]In casi di particolare necessita' e urgenza, il Consiglio puo' essere convocato dal suo Presidente, anche telegraficamente, ventiquattro ore prima della seduta, con l'indicazione dell'oggetto in discussione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
