[1]Mozione di sfiducia

[2]Il Presidente e la Giunta restano in carica fino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta obbligatoriamente le dimissioni. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale col voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un quarto dei Consiglieri e puo' essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta. Dopo l'approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente e la Giunta restano in carica solo per gli affari correnti. La mozione di sfiducia, se presentata da un terzo dei Consiglieri, puo' contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta. In questo caso, l'approvazione della mozione con la maggioranza sopra richiesta comporta il passaggio immediato alla votazione per l'elezione del nuovo Presidente e quindi della nuova Giunta, secondo la procedura prevista dall'articolo 32.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;338~art33 · fonte su Normattiva