Art. 32
[1]Elezione del Presidente e della Giunta
[2]Il Presidente e la Giunta sono eletti dal Consiglio nel suo seno con votazione per appello nominale. L'elezione avviene a seguito di presentazione di un documento sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Regione, con il quale si propongono al Consiglio le linee politiche ed amministrative, il Presidente e la intera lista degli Assessori. Sulle linee politiche ed amministrative proposte si svolge un dibattito, al termine del quale il Consiglio procede con votazioni successive all'elezione del Presidente e quindi della Giunta. E' proclamato eletto Presidente il Consigliere che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati alla Regione. Ove non sia raggiunta la maggioranza richiesta, l'elezione e' rinviata ad altra seduta da tenersi non prima di otto, e non oltre quindici giorni. Se in questa seconda votazione nessuno dei Consiglieri designati alla Presidenza ha riportato la maggioranza assoluta richiesta, si procede ad un'altra votazione, a seguito della quale viene proclamato eletto chi ha riportato il maggior numero di voti. Avvenuta l'elezione del Presidente, il Consiglio procede all'elezione della Giunta a maggioranza semplice, con votazione della lista ad esso collegata.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
