Art. 39
[1]Competenze e attribuzioni della Giunta
[2]La Giunta ha l'iniziativa delle funzioni amministrative demandate alla Regione; provvede all'esecuzioni delle leggi e delle deliberazioni del Consiglio; amministra il patrimonio della Regione; controlla la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad enti amministrativi dipendenti dalla Regione, ad aziende speciali ed a societa' a partecipazione regionale. Essa e' tenuta a predisporre il piano di sviluppo regionale ed i piani settoriali da sottoporre all'approvazione del Consiglio e ne cura l'attuazione; predispone inoltre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da presentare al Consiglio. La Giunta, nei limiti e nei modi fissati dalle leggi dello Stato, dallo Statuto o da apposite leggi regionali, delibera sulle seguenti materie:
- a)storno di fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo del bilancio;
- b)progetti di lavori nei limiti dei piani generali di cui all'articolo 16, lettera m) dello Statuto;
- c)contratti della Regione;
- d)liti attive e passive, rinunce e transazioni. La Giunta esercita ogni altra attribuzione ad essa demandata dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali. La Giunta puo' assumere inoltre ogni deliberazione di carattere amministrativo ordinario che le sia stata esplicitamente demandata dal Consiglio.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
