[1]Deliberazioni d'urgenza della Giunta

[2]La Giunta puo', in caso di urgenza, sotto la propria responsabilita', deliberare provvedimenti esclusivamente di carattere amministrativo di competenza del Consiglio. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio. ((Le deliberazioni suddette sono sottoposte al Consiglio, per la ratifica, nella sua prima successiva seduta, da tenersi non oltre sessanta giorni: il provvedimento d'urgenza perde in ogni caso la sua efficacia, qualora il Consiglio non si pronunzi sulla ratifica entro sessanta giorni dalla data della deliberazione di Giunta. Il Consiglio, qualora abbia denegato la ratifica, o abbia modificato la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate)).

Testo vigente dal 3 luglio 1991

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;338~art40 · fonte su Normattiva