[1]Iniziativa legislativa

[2]L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale, ai Consiglieri regionali, ai Consigli provinciali, ai Consigli comunali e agli elettori secondo le norme di cui al Capo II del Titolo IV dello Statuto.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;338~art42 · fonte su Normattiva