Approvazione
Art. 42
[1]Iniziativa legislativa
[2]L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale, ai Consiglieri regionali, ai Consigli provinciali, ai Consigli comunali e agli elettori secondo le norme di cui al Capo II del Titolo IV dello Statuto.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
