Art. 41
[1]Competenze e attribuzioni del Presidente della Giunta
[2]((Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, presiede la Giunta, promulga le leggi e i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione)). Il Presidente della Giunta sopraintende agli uffici e servizi regionali; firma gli atti della Regione; ha la rappresentanza in giudizio della Regione; promuove davanti alle autorita' giudiziarie, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie; esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali.
Testo vigente dal 3 luglio 1991
