Art. 32
Nel caso in cui il Governo della Repubblica rinvii una legge al Consiglio regionale per le ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 127 della Costituzione e, ove il Consiglio la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge e' promulgata se il Governo della Repubblica, entro 15 giorni dalla nuova comunicazione, non promuova la questione di legittimita' davanti alla Corte costituzionale o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
