Art. 46
[1]Rinvio di legge regionale
[2]Nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 127 della Costituzione il Governo della Repubblica rinvia la legge regionale al Consiglio nel termine fissato per l'apposizione del visto. Il Consiglio puo' approvarla di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La legge e' promulgata, se il Governo della Repubblica, entro quindici giorni dalla nuova comunicazione, non promuova la questione di legittimita' davanti alla Corte costituzionale o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
