[1]Istituti della partecipazione popolare

[2]Sono istituti della partecipazione:

  • a)l'iniziativa popolare;
  • b)l'iniziativa degli enti locali;
  • c)il referendum consultivo e abrogativo;
  • d)l'interrogazione rivolta agli organi della Regione dagli enti locali, dai sindacati dei lavoratori e dalle organizzazioni di categoria a carattere regionale e provinciale;
  • e)la petizione di singoli cittadini, di enti e di associazioni. La partecipazione si attua inoltre nelle forme e con i mezzi previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;338~art48 · fonte su Normattiva