Approvazione
Art. 48
[1]Istituti della partecipazione popolare
[2]Sono istituti della partecipazione:
- a)l'iniziativa popolare;
- b)l'iniziativa degli enti locali;
- c)il referendum consultivo e abrogativo;
- d)l'interrogazione rivolta agli organi della Regione dagli enti locali, dai sindacati dei lavoratori e dalle organizzazioni di categoria a carattere regionale e provinciale;
- e)la petizione di singoli cittadini, di enti e di associazioni. La partecipazione si attua inoltre nelle forme e con i mezzi previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
