Art. 73
[1]Referendum consultivo. Legittimazione e modalita'
[2]E' ammesso referendum consultivo per materie che interessano particolari categorie e settori della popolazione regionale. L'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali nonche' la fusione di due o piu' Comuni nel territorio regionale, sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate, prima di essere decisi con legge regionale. L'iniziativa del referendum consultivo e' riservata ai Consigli provinciali e ai Consigli comunali della Regione. La legge regionale stabilisce le modalita' di svolgimento del referendum consultivo e le materie e i provvedimenti per i quali e' ammesso.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
