Art. 68
[1]Amministrazione tramite uffici degli enti locali
[2]La Giunta regionale, nei limiti dello stanziamento annuale a tal fine previsto, ha facolta' di avvalersi degli Uffici delle Province, dei Comuni o di altri enti locali, per l'esecuzione di provvedimenti amministrativi deliberati dal Consiglio regionale o di provvedimenti per l'attuazione di leggi regionali, e quando non sia stato altrimenti disposto. Le modalita' di utilizzazione degli uffici di enti locali sono stabilite di intesa con le amministrazioni interessate.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
