Art. 20
Il Presidente della Giunta e la Giunta cessano dalla carica in seguito a proposta di revoca approvata per appello nominale a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. La proposta di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione e deve essere posta in discussione entro trenta giorni dalla presentazione. La revoca puo' riguardare anche solo uno o piu' componenti la Giunta.
Testo vigente dal 3 agosto 1971
