Art. 50
Il Presidente della Giunta e la Giunta cessano dalla carica in seguito alla proposta di revoca approvata per appello nominale a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. La proposta di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione e deve essere posta in discussione non prima di sette giorni e non oltre quindici giorni dalla presentazione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
