Art. 46
La Regione promuove la partecipazione effettiva dei cittadini e dei gruppi nella formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale e garantisce il contraddittorio dei soggetti interessati nei procedimenti amministrativi che direttamente li riguardano. La legge regionale stabilisce i termini entro i quali gli uffici regionali sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati, le conseguenze dell'inerzia degli uffici e le responsabilita' dei funzionari. I provvedimenti amministrativi della Regione devono essere motivati. Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici. Chiunque puo' chiederne copia, con le modalita' stabilite dalla legge regionale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
