Art. 48
Formazione degli atti amministrativi. Ogni cittadino puo' chiedere copia degli atti amministrativi e, ai fini della tutela giurisdizionale dei propri diritti ed interessi, puo' ottenere copia anche degli atti del procedimento. La legge regionale disciplina il procedimento di formazione degli atti amministrativi, garantisce il contraddittorio dei soggetti interessati nei procedimenti amministrativi, che direttamente li riguardano, stabilisce le particolari forme di pubblicita' che possano renderne effettiva la conoscenza da parte del piu' largo numero di cittadini. La legge medesima regola, inoltre, i ricorsi amministrativi e detta norme sul valore da attribuire al silenzio mantenuto dall'amministrazione su ricorsi o istanze.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
