Art. 53
[1]Principi generali amministrativi
[2]La Regione adotta i propri provvedimenti amministrativi uniformandosi a criteri di autonomia e di partecipazione democratica, di semplicita', pubblicita' e massimo snellimento delle procedure. La legge regionale prevede forme idonee a rendere effettiva la partecipazione dei cittadini e dei gruppi alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale. La legge regionale stabilisce i termini entro i quali gli uffici regionali sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati, disciplinando le conseguenze dell'inerzia amministrativa e le responsabilita' dei titolari degli uffici. I provvedimenti amministrativi devono essere motivati. Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici. La legge regionale riconosce a tutti i cittadini la facolta' di ottenerne copia, secondo le modalita' che essa stessa determina. La legge regionale disciplina i contratti della Regione.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
