Art. 47
I dipendenti della Regione sono inquadrati in due ruoli organici distinti, approvati con legge regionale, uno dei quali e' riservato ai dipendenti del Consiglio. La legge regionale che disciplina lo stato giuridico del personale garantisce i diritti fondamentali dei lavoratori. Il personale e' assunto mediante concorso, secondo le modalita' stabilite dalla legge. La Regione puo' conferire incarichi a tempo determinato, nei casi e con le modalita' stabilite dal Consiglio.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
