Art. 47
I Partiti politici, gli Enti locali, i Sindacati, le Associazioni cooperativistiche, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali, le altre formazioni ed organizzazioni sociali e tutti i cittadini concorrono alla determinazione della politica regionale. La Regione rispetta e favorisce l'autonomia delle organizzazioni sociali e le forme democratiche di associazionismo e di autogestione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
