Art. 56
L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi e dei regolamenti regionali, degli atti amministrativi di competenza del Consiglio, esclusi quelli previsti all'articolo 6, comma quinto, punti 1), 2), 3),8), 10), 13), 14), 15), 16) e 19), e delle delibere consiliari relative alla presentazione di proposte di legge alle Camere e alle richieste di referendum abrogativo di leggi statali, si esercita mediante la presentazione di proposte sottoscritte da almeno cinquemila elettori della Regione. L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi e dei regolamenti regionali e delle altre delibere, di cui al comma precedente, si esercita altresi' mediante la presentazione di proposte da parte di un Consiglio provinciale o di Consigli comunali in numero non inferiore a cinque o anche in numero di uno o piu', purche' con popolazione complessiva di almeno venticinquemila elettori.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
